La legge della Regione Liguria n. 15 del 07/08/2018, “Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio”, è stata impugnata dal consiglio dei ministri dello scorso 4 ottobre “in quanto una norma riguardante gli impianti energetici da fonti rinnovabili eccede dalle competenze regionali e contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in violazione l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”.
La norma della Regione Liguria fissa una distanza minima degli impianti eolici dalle abitazioni.
Nel mirino del governo l’articolo 23: “per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 250 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dalle zone o ambiti nei quali sono presenti insediamenti residenziali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, da determinarsi da parte del Comune con deliberazione del consiglio comunale in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio”.
La disposizione, contrasta con le linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti Fer (Fonti energie rinnovabili). In attuazione delle linee guida le Regioni “possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, ma come affermato dalla Corte Costituzionale, esse non possono dettare disposizioni che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Alle Regioni è consentito soltanto di “individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti”.
